⇒Con “rientro dei cervelli” si vuole far riferimento a un REGIME di TASSAZIONE AGEVOLATA, in particolare nell’abbattimento della base imponibile del reddito, riconosciuto (in generale) a soggetti lavoratori che trasferiscono la propria residenza FISCALE in Italia
⇒Il primo provvedimento risale all’anno 2003, emanato con il decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003 e riguardava specificatamente la figura dei “RICERCATORI”.
⇓
⇒La prima normativa STRUTTURALE riguardante la categoria generale degli “IMPATRIATI” (lavoratori, docenti, laureati, maestranze qualificate, ricercatori … ) è intervenuta con l’ART. 16 del DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese)
DECRETO CRESCITA: agevolazioni fiscali per il “RIENTRO dei CERVELLI”
⇒Il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 ha disposto la modifica e l’introduzione di alcuni commi all’ART. 16 del DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese)
|
Normativa precedente |
Cosa cambia |
AGEVOLAZIONI |
Esenzione del 50% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto |
AUMENTA l’ABBATTIMENTO dell’IMPONIBILE |
DURATA del BENEFICIO |
A decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi
|
AGGIUNTA di ULTERIORI CINQUE PERIODI di IMPOSTA al 50% a determinate CONDIZIONI |
REQUISITI |
I e II COMMA _Essere laureati |
AMPLIAMENTO della PLATEA di BENEFICIARI |
⇓
Art. 16 (Regime speciale per lavoratori impatriati)
_ “1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato … concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
… 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi. ...
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno
tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.))
…
5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purchè abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). …”
⇓
⇒ Il DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (c.d. DECRETO FISCO) è intervenuto modificando il c.d. DECRETO CRESCITA, e conseguentemente l’ART. 16 del DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147
|
Cosa cambia |
REQUISITI |
AMPLIAMENTO della PLATEA di BENEFICIARI_Italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE … _... hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime in questione; _hanno almeno un figlio minorenne o a carico oppure diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento. N.B. Attenzione! ESTENSIONE a chi ha trasferito la residenza in Italia a partire dal 30 aprile 2019. |
⇒La LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto un AMPLIAMENTO della platea di soggetti che godono del regime di agevolazione fiscale di cui all’ART. 16 del DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147
|
Cosa cambia |
AGEVOLAZIONI |
AUMENTA l’ABBATTIMENTO dell’IMPONIBILE |
DURATA del BENEFICIO |
AGGIUNTA di ULTERIORI CINQUE PERIODI di IMPOSTA a determinate CONDIZIONI |
REQUISITI |
AMPLIAMENTO della PLATEA di BENEFICIARI_Italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE … _... hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime in questione; N.B. Attenzione! La Legge di bilancio, fermo il Decreto Legge Fisco 2019, ha esteso a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, al 31 dicembre 2019, beneficia del regime per i “lavoratori rimpatriati. ESERCIZIO dell’OPZIONE |
⇓
ART. 1(50)
_ “… I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:
2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
⇓
⇒ Con PROVVEDIMENTO n. 60353 del 3 marzo 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una guida pratica ai lavoratori che hanno intenzione di optare per l’ulteriore proroga per cinque periodi di imposta del regime fiscale agevolato degli "impatriati"
_I contribuenti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del provvedimento in esame per passare in cassa (30 agosto 2021).
|
Modalità di accesso |
Lavoratori DIPENDENTI |
RICHIESTA SCRITTA AL DATORE DI LAVORO contenente (tra cui) le generalità, la data di rientro in Italia e della prima assunzione, la dichiarazione di possedere i requisiti previsti. Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta... |
Lavoratori AUTONOMI |
DIRETTAMENTE nella DICHIARAZIONE dei REDDITI O |
⇒Il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 è intervenuto anche con riferimento a queste figure professionali, modificando l’ART. 44 del DECRETO-LEGGE n. 78/2010
|
Normativa precedente |
Cosa cambia |
AGEVOLAZIONI |
Esenzione del 90% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto |
|
DURATA del BENEFICIO |
A decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i tre periodi successivi
|
INCREMENTO da 4 a 6 ANNI per la DURATA del BENEFICIO PROLUNGAMENTO a 8, 11, 13 ANNI della DURATA del BENEFICIO in presenza di specifiche condizioni |
REQUISITI |
_Esser stati residenti all’esterno non in maniera occasionale |
AMPLIAMENTO della PLATEA di BENEFICIARI_Anche gli italiani residenti all’estero non iscritti all’AIRE possono accedere alle agevolazioni a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia. |
⇓
⇒La LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 NON è intervenuta ulteriormente sulla disciplina
⇒ Il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 è intervenuto anche con riferimento a queste figure professionali, disciplinate dalla LEGGE 23 marzo 1981, n. 91
⇒La LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 ha ESCLUSO la sua applicabilità agli sportivi professionisti
Via Andrea Massena, 2/A
20145 MILANO
Tel +39 02 38262001
Fax. +39 02 94420717
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Web: www.lexetres.it
Copyright LEX ET RES 2020 - All Rights Reserved Melillo & Partners Srl - Via Andrea Massena, 2/A – 20145 MILANO
Partita IVA e Codice Fiscale: 11613960969 - REA: MI-2614555 - Cap. Soc. Int. Vers. 10.000,00 euro