Novità fiscali per la tassazione dei soggetti non residenti

| Federica Amoroso | Area fiscale (TAX)
Tassazione dei soggetti non residenti, con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti non residenti il cui valore è prevalentemente costituito da immobili situati nel territorio nazionale.

La legge 197/2022 contiene le disposizioni volte all’attrazione a tassazione in Italia delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in società ed enti non residenti il cui valore derivi, per più della metà, da immobili situati nel territorio dello Stato.

La novella si applica a decorrere delle plusvalenze realizzate dal 1 gennaio 2023.

Prima della novella legislativa, operavano due regole di base:

  • Ai sensi dell’art. 23 TUIR le plusvalenze su titoli partecipativi di società non residenti erano imponibili in Italia solo se le partecipazioni erano detenute in Italia;
  • Erano comunque esenti le plusvalenze su partecipazioni non qualificate se realizzate da soggetti qualificati ex art. 6 del D. Lgs. 239 del 1996 (art. 5, comma 5, D. Lgs. 461 del 1997).

I quattro pilastri lungo i quali si snoda l’intervento legislativo

  1. Intervento nella norma di localizzazione in Italia dei redditi realizzati dai soggetti non residenti

I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato.

La disposizione non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati.

  1. Intervento sulla norma di esenzione delle plusvalenze finanziarie realizzate da soggetti non residenti qualificati

Le disposizioni del comma 5 del D. Lgs. 461/1997 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato.

  1. Intervento sulle regole di determinazione della prevalenza del patrimonio immobiliare

Ai fini del calcolo della soglia di prevalenza immobiliare, devono comunque essere esclusi dal computo del valore del patrimonio delle società ed enti non residenti i beni immobili ‘merce’ (alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa), nonché quelli strumentali per destinazione (utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa).

  1. Intervento sulla esclusione OICR

Sono soggettivamente esclusi dall’ambito di operatività gli “organismi di investimento collettivo del risparmio individuati dall’articolo 1, comma 633, della lege 30 dicembre 2020, n. 178” con riferimento alle plusvalenze dagli stessi realizzate.

Il contesto internazionale nel quale si colloca l’intervento legislativo

Solo alcune delle Convenzioni vigenti prevedono l’attribuzione allo Stato della fonte dei poteri concorrenti di imposizione sulle plusvalenze realizzate da un soggetto residente dell’altro Stato a seguito della cessione di società (ovunque residenti) il cui patrimonio sia prevalentemente costituito da immobili insediati nel primo Stato, individuando cioè nella presenza di una soglia significativa di immobili situati in una data giurisdizione un elemento di collegamento territoriale idoneo ad integrare il presupposto per assoggettare a tassazione anche soci non residenti con riferimento alla cessione di partecipazioni in società non residenti.

Si poneva, quindi, un tema di reciprocità dell’accordo, dal momento che la norma convenzionale finiva per operare, in via di principio, soltanto a favore dell’altro Stato contraente che – in base, appunto, ai diritti riconosciuti dalla Convenzione – era pienamente in grado di esercitare i propri diritti impositivi sui soci residenti in Italia titolari di partecipazioni in società (residenti o estere) con prevalenti immobili nel proprio territorio nazionale.

L’intervento legislativo era in qualche modo necessitato anche in vista della ratifica del Multilateral Instrument (MLI), nel cui contesto l’Italia prevede di esercitare l’opzione per modificare o integrare con una norma corrispondente a quella di cui all’art. 13, par. 4, del Modello (ora inserita anche nell’art. 9 del MLI) tutte le convenzioni del proprio vasto network: sempre che, naturalmente, con riferimento a ciascuna specifica Convenzione, anche l’altro Stato contraente abbia esercitato la medesima opzione.

In questo contesto internazionale, la Relazione Illustrativa chiarisce che la novella ha inteso conformarsi all’articolo 13, paragrafo 4, del Modello di Convenzione OCSE come aggiornato, nell’edizione 2017, all’esito dei lavori del progetto BEPS con l’obiettivo di equiparare la tassazione delle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni in società il cui valore deriva prevalentemente da immobili situati in Italia alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione diretta di tali immobili.

Principali novità apportate

  • L’ambito di operatività della norma, prima limitato alle sole cessioni di azioni (‘shares’) è stato ampliato per comprendere anche le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni in altre entità, come le partnerships o i trusts.
  • Viene ora previsto che il presupposto impositivo scatti in tutti i casi in cui in uno qualsiasi dei 365 giorni precedenti la cessione (e non soltanto al momento della cessione stessa) il valore della società, ente o accordo sia prevalentemente costituito da immobili siti nel territorio di uno dei due Stati contraenti. E, questo, al fine di evitare che in prossimità della vendita delle partecipazioni vengano apportati asset per diluire proporzionalmente i valori derivanti dalla proprietà immobiliare in un determinato Stato.
  • La verifica del presupposto – ossia l’emergere in uno dei 365 giorni antecedenti la cessione di un valore delle partecipazioni prevalentemente attribuibile agli immobili situati in un determinato Paese – deve normalmente essere fatta comparando il valore degli immobili rispetto al valore di tutti i beni di proprietà della società, ente o accordo contrattuale (qui la novella italiana ha inteso discostarsi) senza prendere in considerazione i debiti e altre passività (garantite o meno che siano da ipoteca sugli immobili stessi).
  • Al ricorrere del già menzionato presupposto, la tassazione nel Paese della fonte si estende all’intera plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni indipendentemente dal fatto che una parte del valore delle partecipazioni stesse derivi da altre attività.

Profili applicativi

  1. Concetto di ‘partecipazioni in società ed enti non residenti’ – La locuzione è da intendere non solo alle azioni o quote, bensì anche agli strumenti finanziari partecipativi assimilabili alle partecipazioni o ai diritti beneficiari di istituti come i trust o simili.
  2. Presupposto: cessione a titolo oneroso – E' esclusa la rilevanza di altri eventi realizzativi della partecipazione, quali ad esempio il recesso, il riscatto o la liquidazione che hanno un diverso inquadramento – come redditi di capitale e non come capital gain - sia a livello convenzionale che a livello interno.
  3. Determinazione del valore degli immobili – Il termine ‘valore’, riferibile agli immobili, utilizzato nella norma non può che essere inteso, in senso proprio, come riferibile al corrente valore di mercato.
  4. Immobili esclusi – Il legislatore italiano ha escluso dal computo gli immobili strumentali per destinazione (come suggerito nello stesso Commentario) ma anche gli immobili ‘merce’: recita, infatti, il comma 98 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023 che “Al fine dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa nonché quelli utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa”.
  5. Modalità di determinazione della prevalenza – Il valore degli immobili deve essere comparato con il valore di tutti i beni della società senza tenere conto dei debiti e delle altre passività (neppure se garantite da ipoteca sugli stessi immobili). Gli stessi immobili devono essere assunti in base al loro valore lordo anche se sono stati finanziati con mutui ipotecari, ciò al fine di evitare allocazione arbitrarie di debiti.
  6. Monitoraggio – Il monitoraggio richiede che si verifichi in qualsiasi momento nei 365 giorni antecedenti alla cessione ci sia sta una prevalenza. Come chiarito dal Commentario OCSE, a determinate condizioni, sarebbe possibile escludere, ai fini appunto della verifica del presupposto della prevalenza, il valore degli immobili alienati al fine di evitare duplicazioni di imposta (prima presso la società che deteneva l’immobile e poi presso il socio) nel presupposto, naturalmente, che la plusvalenza relativa all’immobile ceduto sia già stata assoggettata a tassazione nel Paese della fonte in cui è situato.
  7. Determinazione plusvalenza – Per quanto attiene alla quantificazione della plusvalenza imponibile, il par. 28.4 del Commentario al par. 4 dell’art. 13 del Modello chiarisce che, al ricorrere dei relativi presupposti, il regime di imponibilità riguarda l’intera plusvalenza realizzata dalla cessione della partecipazione anche se una parte del relativo valore deriva da asset diversi dagli immobili situati nella giurisdizione. Una impostazione, questa, che replica le indicazioni generali già presenti con riferimento alla tassazione dei capital gain nel Commentario all’art. 13 del Modello.

 



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