L’onere della prova per l’applicazione del regime convenzionale

| Mattia Letizia (STAFF) | Area fiscale (TAX)

L’onere della prova del fatto che giustifica il più favorevole regime convenzionale incombe sul contribuente mentre a carico dell’Agenzia delle Entrate, incombe l’onere di contestare espressamente i fatti affermati dal contribuente”.

Si è espressa così la Suprema Corte di Cassazione in merito all’applicazione della ritenuta convenzionale, prevista dall’art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni, accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate che verteva su un duplice fronte:

  •  L’assenza di prove che il percettore dei canoni fosse il “beneficiario effettivo”;
  •  L’assenza di prove che il percettore dei canoni potesse disporli.

Dunque, la Cassazione attribuisce l’onore della prova al sostituto d’imposta che deve dimostrare il possesso di tutti i requisiti per l’applicazione della ritenuta convenzionale, mentre all’Amministrazione Finanziaria assegna l’onere di contestare i fatti affermati dal contribuente, sottolineando che il soggetto che paga i canoni/dividendi, ricoprendo il ruolo di sostituto di imposta, “è come se fosse il destinatario dei canoni stessi”.

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