NORMATIVA SUL "RIENTRO DEI CERVELLI"

NORMATIVA SUL "RIENTRO DEI CERVELLI"

| Eleonora Staff | Area fiscale (TAX)
La normativa sul "rientro dei cervelli" mira ad incentivare il trasferimento della residenza nel territorio italiano di soggetti con alte qualificazioni e specializzazioni. Il regime di tassazione agevolata ha subito importanti e recenti modifiche

"RIENTRO DEI CERVELLI"

⇒Con “rientro dei cervelli” si vuole far riferimento a un REGIME di TASSAZIONE AGEVOLATA, in particolare nell’abbattimento della base imponibile del reddito, riconosciuto (in generale) a soggetti lavoratori che trasferiscono la propria residenza FISCALE in Italia

  • La disciplina è stata emanata proprio al fine di incentivare il trasferimento in Italia di soggetti con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del paese.

⇒Il primo provvedimento risale all’anno 2003, emanato con il decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003 e riguardava specificatamente la figura dei “RICERCATORI”.

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⇒La prima normativa STRUTTURALE riguardante la categoria generale degli “IMPATRIATI” (lavoratori, docenti, laureati, maestranze qualificate, ricercatori … ) è intervenuta con l’ART. 16 del DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese)

  • Specifici requisiti soggettivi
  • Comune requisito oggettivo del trasferimento in Italia per svolgervi attività lavorativa.

 

 DECRETO CRESCITA: agevolazioni fiscali per il “RIENTRO dei CERVELLI”

Il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 ha disposto la modifica e l’introduzione di alcuni commi all’ART. 16 del DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese)

  •  La normativa applicabile oggi, dunque, è quella contenuta nell’articolo 16 del D.Lgs. 147 del 14 settembre 2015, che rimane seppur modificato il riferimento normativo cardine:

 

Normativa precedente

Cosa cambia

AGEVOLAZIONI

Esenzione del 50% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto

AUMENTA l’ABBATTIMENTO dell’IMPONIBILE
_Esenzione del 70% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto  _Esenzione del 90% del reddito di lavoro se la residenza viene trasferita in una delle regioni del mezzogiorno

DURATA del BENEFICIO

A decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto  il  trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi

 

AGGIUNTA di ULTERIORI CINQUE PERIODI di IMPOSTA al 50% a determinate CONDIZIONI
_Numero di figli minorenni
_Acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia
_Trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno

REQUISITI

I e II COMMA

_Essere laureati
_Aver svolto attività di lavoro dipendente autonomo o di impresa all’estero per 24 mesi, oppure aver studiato all’estero per 24 mesi e aver conseguito titolo accademico _Trasferire la residenza fiscale in Italia
_Svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia

AMPLIAMENTO della PLATEA di BENEFICIARI
_Anche gli italiani residenti all’estero non iscritti all’AIRE possono accedere alle agevolazioni a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia. 

Art. 16 (Regime speciale per lavoratori impatriati)

_ “1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro  autonomo  prodotti  in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato … concorrono alla  formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

  1. a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il  predetto  trasferimento  e  si  impegnano  a risiedere in Italia per almeno due anni;
  2. b) l'attività  lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica  anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal  comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

…  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il  trasferimento  della residenza nel territorio dello Stato ai  sensi  dell'articolo  2  del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi. ...

  3-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori  con  almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo.  Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori  cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori  diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale  in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici  mesi precedenti  al trasferimento;  l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal  lavoratore  oppure  dal  coniuge,  dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo  limitatamente  al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano  almeno

tre figli minorenni o  a carico,  anche in affido preadottivo,  i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo  limitatamente  al 10 per cento del loro ammontare.))

  5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono  la  residenza  in  una delle seguenti regioni:  Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

  5-ter. I cittadini  italiani  non iscritti  all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a  decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al  31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purchè abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di  una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per  il periodo di cui al comma 1, lettera a). …”

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Il DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (c.d. DECRETO FISCO) è intervenuto modificando il c.d. DECRETO CRESCITA, e conseguentemente l’ART. 16 del DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147

 

Cosa cambia

REQUISITI

AMPLIAMENTO della PLATEA di BENEFICIARI_Italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE …

_... hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime in questione;

_hanno almeno un figlio minorenne o a carico oppure diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

N.B. Attenzione! ESTENSIONE a chi ha trasferito la residenza in Italia a partire dal 30 aprile 2019.

 

LEGGE di BILANCIO 2021

La LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto un AMPLIAMENTO della platea di soggetti che godono del regime di agevolazione fiscale di cui all’ART. 16 del DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147

 

Cosa cambia

AGEVOLAZIONI

AUMENTA l’ABBATTIMENTO dell’IMPONIBILE
_Esenzione del 70% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto 
_Esenzione del 90% del reddito di lavoro se la residenza viene trasferita in una delle regioni del mezzogiorno

DURATA del BENEFICIO

AGGIUNTA di ULTERIORI CINQUE PERIODI di IMPOSTA a determinate CONDIZIONI
_Numero di figli minorenni
_Acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia
_Trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno

REQUISITI

AMPLIAMENTO della PLATEA di BENEFICIARI_Italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE …

_... hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime in questione;
_hanno almeno un figlio minorenne o a carico oppure diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

N.B. Attenzione! La Legge di bilancio, fermo il Decreto Legge Fisco 2019, ha esteso a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, al 31 dicembre 2019, beneficia del regime per i “lavoratori rimpatriati.

ESERCIZIO dell’OPZIONE
_Versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione se ricorrono una o più condizioni (Numero di figli minorenni, acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia)

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ART. 1(50)

_ “… I soggetti, diversi da quelli indicati  nel  comma  2,  che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che  hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019  risultano beneficiari del regime   previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al  comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:

  1. a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14  settembre 2015,  147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello  di  esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio  dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche  in  affido  preadottivo,  o  è diventato  proprietario  di  almeno  un'unità immobiliare  di  tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia  o nei dodici  mesi  precedenti  al  trasferimento,  ovvero  ne  diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al  presente  comma,  pena  la  restituzione  del  beneficio addizionale  fruito  senza  l'applicazione di  sanzioni. L'unita' immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
  2. b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione  di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14  settembre 2015,  147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello  di  esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio  dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unita' immobiliare  di  tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia  o nei dodici  mesi  precedenti  al  trasferimento,  ovvero  ne  diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di  cui  al  presente  comma,  pena  la  restituzione  del  beneficio addizionale  fruito  senza  l'applicazione  di   sanzioni.   L'unita' immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.   

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite con provvedimento  dell'Agenzia  delle  entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della presente disposizione”.

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 Con PROVVEDIMENTO n. 60353 del 3 marzo 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una guida pratica ai lavoratori che hanno intenzione di optare per l’ulteriore proroga per cinque periodi di imposta del regime fiscale agevolato degli "impatriati"

  • L’importo dovrà essere versato mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione.

_I contribuenti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del provvedimento in esame per passare in cassa (30 agosto 2021).

 

Modalità di accesso

Lavoratori DIPENDENTI

RICHIESTA SCRITTA AL DATORE DI LAVORO contenente (tra cui) le generalità, la data di rientro in Italia e della prima assunzione, la dichiarazione di possedere i requisiti previsti.

Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta...
_… se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi  

Lavoratori AUTONOMI

DIRETTAMENTE nella DICHIARAZIONE dei REDDITI O
In sede di applicazione da parte del committente della RITENUTA d’ACCONTO, su RICHIESTA SCRITTA

 

DOCENTI e RICERCATORI

Il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 è intervenuto anche con riferimento a queste figure professionali, modificando l’ART. 44 del DECRETO-LEGGE n. 78/2010

 

Normativa precedente

Cosa cambia

AGEVOLAZIONI

Esenzione del 90% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto

 

DURATA del BENEFICIO

A decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto  il  trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i tre periodi successivi

 

INCREMENTO da 4 a 6 ANNI per la DURATA del BENEFICIO

PROLUNGAMENTO a 8, 11, 13 ANNI della DURATA del BENEFICIO in presenza di specifiche condizioni
_Numero di figli minorenni
_Acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia

REQUISITI

_Esser stati residenti all’esterno non in maniera occasionale
_Essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato
_Aver svolto attività di docenza o ricerca all’esterno per 24 mesi presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università
_Trasferire la residenza fiscale in Italia
_Svolgere attività di docenza e ricerca in Italia

AMPLIAMENTO della PLATEA di BENEFICIARI_Anche gli italiani residenti all’estero non iscritti all’AIRE possono accedere alle agevolazioni a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia. 

La LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 NON è intervenuta ulteriormente sulla disciplina

 

SPORTIVI PROFESSIONISTI

⇒ Il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 è intervenuto anche con riferimento a queste figure professionali, disciplinate dalla LEGGE 23 marzo 1981, n. 91

La LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 ha ESCLUSO la sua applicabilità agli sportivi professionisti

 



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